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UNIONE PENSIONATI AZIENDE GRUPPO UNICREDITO ITALIANO
STATUTO
L’Unione Pensionati Aziende Gruppo
Credito Italiano, già Unione Pensionati del Credito Italiano costituita nel 1959,
ha Sede in Milano; in
seguito
sarà denominata semplicemente “Unione”.
L’Unione è autonoma e non ha fini di
lucro. Essa può collegarsi, ove e quando un più efficace perseguimento dei fini
statutari lo richieda , ad associazioni o altre aggregazioni del settore
pensionistico, apartitiche e senza finalità di lucro,con delibera del Consiglio
Nazionale.
L’Unione si prefigge in particolare
le seguenti finalità:
a) tutelare gli interessi previdenziali ed
assistenziali dei Soci, eventualmente con la collaborazione delle OO.SS. del Personale in servizio,
nell’ambito delle Leggi e Regolamenti, confrontandosi, se necessario, con
la Holding Unicredito Italiano ed il Fondo Pensione, nell’intento di
intraprendere tutte quelle azioni atte a migliorare il trattamento dei
Pensionati;
b)
promuovere rapporti di collaborazione tra i Soci e tra questi ed il
Personale in servizio anche tramite, se necessario, altre associazioni interne
e riconosciute dal Gruppo Unicredito;
c)
dare adeguata assistenza ai propri iscritti che avessero giusto motivo
d’opporre alla Holding, ad Aziende ad essa facenti capo od al Fondo
Pensione del Gruppo particolari ragioni
e/o rivendicazioni, nonché aiutare quelli che, a causa delle loro
condizioni fisiche e morali, abbisognino maggiormente di sollievo e conforto.
I mezzi finanziari necessari per lo
svolgimento delle funzioni di cui sopra, nonché per l’attività
dell’Unione nel suo insieme, sono costituiti dalle quote associative
degli aderenti, stabilite annualmente nel loro importo minimo dal Consiglio
Nazionale e da eventuali offerte.
L’Unione ha un proprio periodico,
organo ufficiale autorizzato dal Tribunale di Milano, giusta registrazione n. 118 dell’8 marzo 1985.
La Segreteria Nazionale e i Gruppi
Regionali possono, a loro spese ed in ottemperanza alle norme vigenti,
pubblicare un proprio notiziario, anche telematico.
Tutti i Pensionati del Gruppo Unicredito
possono far parte dell’Unione.
I Pensionati non titolari di pensione
diretta del Fondo Pensione non potranno essere eletti né partecipare alla
designazione quali rappresentanti dei Pensionati nel Consiglio di
Amministrazione del Fondo Pensione in qualità di Consiglieri Effettivi o
Supplenti né far parte di commissioni inerenti la gestione del Fondo stesso.
Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri,
e possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto, con le limitazioni contemplate dagli
Art. 15 e 35. Inoltre hanno diritto di voto deliberativo in tutte le occasioni
in cui sono chiamati ad esercitarlo.
Ogni Socio deve sentirsi impegnato a:
-
osservare le
norme statutarie ed attenersi alle delibere degli Organi statutari;
-
operare
concretamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, per il
raggiungimento degli scopi sociali;
-
versare al
Consiglio di Gruppo a cui aderisce, dal momento in cui entra a far parte
dell’Unione, un contributo annuo la cui misura minima verrà stabilita dal Consiglio Nazionale.
L’Unione si articola nei seguenti Gruppi regionali:
-
Gruppo
Piemonte-Valle d’Aosta, con sede a Torino
-
Gruppo Lombardia,
con sede a Milano
-
Gruppo
Veneto-Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia
-
Gruppo Friuli-Venezia
Giulia, con sede a Trieste
-
Gruppo Liguria,
con sede a Genova
-
Gruppo Emilia
Romagna-Marche, con sede a Bologna
-
Gruppo Toscana,
con sede a Firenze
-
Gruppo
Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise, con sede a Roma
-
Gruppo Campania,
con sede a Napoli
-
Gruppo Puglia-Basilicata,
con sede a Bari
-
Gruppo Sicilia
Orientale e Calabria, con sede a Catania
-
Gruppo Sicilia
Occidentale, con sede a Palermo
-
Gruppo Sardegna,
con sede a Cagliari.
La Segreteria Nazionale può proporre al
Consiglio Nazionale l’istituzione/soppressione dei Gruppi e/o la modifica dei limiti territoriali o della sede di quelli suindicati.
I Soci che per qualsiasi motivo cessano di
far parte dell’Unione non hanno diritto ad alcun rimborso.
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per mancato rispetto delle norme statutarie accertate
dal Collegio dei Probiviri;
c) per inadempienza al pagamento delle quote associative.
Struttura
interna: Organi Sociali
Organi Sociali sono:
-
Assemblea dei Soci
dei Gruppi;
-
Consiglio di
Gruppo;
-
Consiglio
Nazionale;
-
Presidente
dell’Unione;
-
Segreteria
Nazionale;
-
Revisore dei
Conti;
-
Collegio Probiviri.
Assemblea dei Soci e Consiglio di Gruppo
L’Assemblea dei Soci si
articola per Gruppi regionali ed é fondamentale espressione dell’Unione.
L’Assemblea dei Soci dei
singoli Gruppi può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria
deve essere convocata entro il mese di maggio di ogni anno, comunque in data
antecedente a quella stabilita per il Consiglio Nazionale come previsto
dall’art. 21, per:
-
suggerire gli
orientamenti ai quali il Consiglio di Gruppo ed il Presidente dovranno
ispirarsi nell’espletamento dei loro compiti;
-
deliberare sul
rendiconto e sulle relazioni del Consiglio di Gruppo e del Revisore;
-
eleggere il
Consiglio di Gruppo ed il Revisore dei Conti;
-
proporre, per il
tramite del Presidente del Gruppo,
propri candidati alla Segretaria
Nazionale;
-
proporre
candidati per il rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione del
Fondo Pensione;
-
proporre
eventuali modifiche statutarie;
-
proporre
argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio
Nazionale;
-
stabilire la
quota associativa annuale tenendo conto
dell’importo minimo stabilito dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.5;
-
deliberare sullo scioglimento del Gruppo attenendosi
alle norme dell’Art. 19.
Art. 10
L’Assemblea dei Soci
dei Gruppi può essere convocata in via
Straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o di un terzo dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali.
Art. 11
L’avviso di
convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il
relativo o.d.g., deve essere inviato ai Soci
almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Copia dell’avviso di
convocazione deve essere comunque contemporaneamente inviata alla Segreteria
Nazionale per metterla in grado d’intervenire eventualmente con un suo
membro.
Art. 12
L’Assemblea, tanto
Ordinaria quanto Straordinaria, é valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti, di persona o per delega.
Ciascun Socio può essere
portatore di non più di 10 deleghe;
fanno eccezione i Fiduciari di Zona, i
quali possono rappresentare tutti i Soci della rispettiva Zona, che diano
delega.
E’ in facoltà dei
Consigli di Gruppo di attivare la votazione anche per corrispondenza, secondo
il Regolamento fissato dalla Segreteria Nazionale.
L’Assemblea nomina un
Presidente e gli Scrutatori tra i convenuti; a sua volta il Presidente sceglie
il Segretario.
Sono valide le delibere
approvate dalla maggioranza dei Soci
presenti o rappresentati per delega o per corrispondenza.
Art. 13
Con la maggioranza di cui
all’articolo precedente, l’Assemblea elegge ogni tre anni il Consiglio di Gruppo:
questo é formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.
Se nel corso del triennio
vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere a sostituirli,
con delibera assunta dal Consiglio,
con il primo ( e successivi) dei non
eletti. In mancanza provvederà la prima Assemblea dei Soci.
Art. 14
Il Consiglio di Gruppo elegge
fra i suoi membri il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario
Amministrativo, ripartendo fra gli eletti i vari incarichi.
Di regola, il Consiglio di
Gruppo sceglie, per facilitare i rapporti con Soci residenti in località
foranea della propria zona, “Fiduciari” tra i Soci residenti sul
posto. Del fatto deve essere data comunicazione alla Segreteria Nazionale.
Art. 15
Il Presidente di Gruppo rappresenta
l’Unione nella zona di sua competenza, applica le norme statutarie e le
direttive impartite dalla Segreteria Nazionale.
Se viene nominato Segretario
Nazionale, dovrà optare per l’una
o l’altra carica.
Il Presidente di Gruppo é
membro di diritto del Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della
Segreteria Nazionale se invitato o per discutere, su sua richiesta, argomenti
che riguardino specificamente il proprio Gruppo.
Art. 16
Il Consiglio di Gruppo si
riunisce, di massima, ogni tre mesi, su invito del Presidente; in via
straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio partecipa,
senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.
Sono valide le delibere
approvate dalla maggioranza dei presenti (escluso il Revisore dei Conti). Il
Consiglio di Gruppo può costituire commissioni di studio con l’eventuale
partecipazione di rappresentanti dei Colleghi in servizio.
Art. 17
Ogni Consiglio di Gruppo
custodisce i verbali delle proprie riunioni e
delle Assemblee dei Soci del Gruppo.
Copia dei verbali e degli
eventuali notiziari redatti, su carta o telematici, é da inviare alla Segreteria Nazionale.
Art. 18
Qualora non fosse possibile
l’elezione di un Consiglio di
Gruppo, la Segreteria Nazionale, allo scopo di permettere il funzionamento del
Gruppo, nomina un Commissario Straordinario, con tutti i poteri anche in deroga
al 2° comma dell’art. 19. Detto
Commissario resterà in carica fino a quando non sarà possibile addivenire, con
regolare Assemblea, all’elezione del Consiglio di Gruppo.
Art. 19
Le spese relative al
funzionamento del Gruppo sono a carico dei rispettivi Consigli.
Le disponibilità saranno
depositate in conto corrente presso Unicredit Banca e potranno essere
utilizzate con firma abbinata di due componenti del Consiglio di Gruppo.
In caso di scioglimento,
deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci o in
caso di mancato raggiungimento da parte del Commissario Straordinario
dell’elezione di un regolare Consiglio di Gruppo da parte
dell’Assemblea, le attività del
Gruppo verranno trasferite alla Segreteria Nazionale, dopo che siano stati
assolti tutti gli obblighi, compresi quelli a scadere.
Consiglio Nazionale – Composizione e generalità
Art. 20
Il Consiglio Nazionale é
costituito da:
-
il Presidente
dell’Unione;
-
il Vice
Presidente dell’Unione
-
i Segretari Nazionali;
- i Presidenti dei Consigli di Gruppo;
- il Revisore dei Conti;
- il Tesoriere;
- il Direttore responsabile del Periodico
dell’Unione;
-
i Consiglieri ed
il Sindaco del Fondo Pensione, se Soci;
-
i Probiviri.
Il Presidente,
il Vice Presidente ed i Segretari
Nazionali dispongono di un voto ciascuno e non votano quando si giudica il loro
operato.
Il Revisore dei Conti, il Tesoriere, il Direttore Responsabile del periodico dell’Unione, i Consiglieri
ed i Sindaci del Fondo Pensione, i Probiviri, solo come tali, non hanno diritto
al voto.
I Presidenti dei Consigli di Gruppo dispongono
di tanti voti quanti sono i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali
al 31 dicembre dell’anno precedente.
Sono valide le delibere approvate a maggioranza dei voti utili, salvo
quanto previsto dall’art. 23.
I Presidenti dei Gruppi
possono farsi accompagnare, in veste di uditore, da un membro del Consiglio di
Gruppo mantenendo i costi relativi a carico del Gruppo.
Art. 21
Il Consiglio Nazionale
Ordinario e/o Straordinario é presieduto da un componente eletto dai presenti;
quest’ultimo, una volta eletto, designa il Segretario del Consiglio
stesso.
In caso di impedimento, i Presidenti dei Consigli di
Gruppo possono delegare altro membro del Consiglio di Gruppo; i Segretari
Nazionali possono delegare altro Segretario Nazionale.
La convocazione del Consiglio
Nazionale avviene una volta all’ anno, di regola entro il mese di Maggio,
a cura della Segreteria Nazionale, che designa anche la località della
riunione. Qualora si debbano discutere importanti argomenti la Segreteria
Nazionale potrà convocare un ulteriore Consiglio Nazionale.
L’avviso di
convocazione deve essere diramato con
anticipo sull’epoca fissata per la
convocazione delle Assemblee dei Gruppi
regionali. Nell’o.d.g. potranno essere inseriti anche argomenti proposti
da uno o più Presidenti di Gruppo, purché segnalati in tempo utile alla
Segreteria Nazionale, per iscritto.
Art. 22
All’inizio dei lavori
del Consiglio Nazionale apposita commissione elettorale, designata dal
Presidente , consegnerà agli aventi diritto al voto le relative schede per le
votazioni.
Consiglio Nazionale - Attribuzioni
Art. 23
Il Consiglio Nazionale:
-
elegge il
Presidente e il Vice Presidente dell’Unione, da scegliere fra i Soci
residenti a Milano, con una maggioranza del 70% dei voti utili;
-
elegge i
Segretari Nazionali, nel numero massimo di sette (di cui almeno due residenti a
Milano), con una maggioranza del 60% dei voti utili, e ne stabilisce le
competenze territoriali;
-
elegge il
Tesoriere e il Revisore dei Conti, residenti a Milano;
-
elegge i
Probiviri;
-
discute e
delibera sulle modifiche statutarie presentate dalla Segreteria Nazionale,
anche su proposta dei Gruppi, con una maggioranza del 70% dei voti utili;
-
elabora le
direttive di ordine generale che la Segreteria Nazionale deve seguire, nonché gli indirizzi ai quali i
rappresentanti nel Fondo Pensione
dovranno ispirarsi nell’esplicazione del loro mandato;
-
esamina
l’attività generale e dei singoli Gruppi;
-
approva il
rendiconto annuale predisposto dagli organi preposti;
-
designa i
candidati alla carica di Consigliere, di Consigliere Supplente, di Sindaco e di
Sindaco Supplente nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, a scadenza mandato;
-
stabilisce
l’importo minimo della quota di associazione all’Unione e la parte
della stessa da devolvere alla Segreteria Nazionale.
Art. 24
Il Consiglio Nazionale può essere
convocato in via straordinaria dal
Presidente dell’Unione, dalla Segreteria Nazionale, oppure da due
terzi dei Presidenti di Gruppo.
Art. 25
Spetta al Consiglio
Nazionale, con la maggioranza di due terzi dei Gruppi che rappresentino almeno i
due terzi dei voti utili, deliberare in merito allo scioglimento
dell’Unione e alla conseguente nomina di uno o più liquidatori.
Qualora lo scioglimento
avvenisse per il venir meno di tutti gli iscritti, i liquidatori saranno
nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.
In caso di scioglimento,
dopo che sarà stato assicurato il soddisfacimento degli obblighi e dei carichi
maturati e maturandi, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione
con analoghe finalità, sentito l’Organo di controllo, salvo diversa
disposizione imposta dalla Legge.
Presidente
Art. 26
Il Presidente
dell’Unione ed il Vice Presidente
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente:
-
ha la
rappresentanza legale dell’Unione in Giudizio e di fronte a terzi;
-
convoca il
Consiglio Nazionale e coordina e presiede la Segreteria
Nazionale.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente é sostituito dal
Vice Presidente; in caso di impedimento di quest’ultimo dal Segretario
Nazionale più anziano, residente a Milano.
Segreteria Nazionale - Composizione
Art. 27
La Segreteria Nazionale é
composta da:
-
il Presidente
dell’Unione;
-
il Vice
Presidente dell’Unione;
-
i Segretari come
da art. 23;
-
il Consigliere
Effettivo nel Fondo Pensione rappresentante dell’Unione.
Segreteria
Nazionale – Generalità
Art. 28
La Segreteria Nazionale é
organo collegiale, esecutivo e di direzione dell’Unione; ha Sede a Milano
e, all’occorrenza, può tenere le sue riunioni anche altrove.
La Segreteria Nazionale dura
in carica tre anni; tutti i Segretari Nazionali sono rieleggibili.
Qualora nel corso del
triennio dovesse cessare dall’incarico un Segretario Nazionale, il Consiglio
Nazionale eleggerà il sostituto nella prima riunione utile.
In ogni caso il surrogante
resta in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalla funzione il
surrogato.
Art. 29
La Segreteria Nazionale si
riunisce su convocazione del Presidente
dell’Unione e può essere convocata anche su richiesta motivata dalla
maggioranza dei Segretari Nazionali.
Le riunioni sono valide se presenti almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Alle riunioni della
Segreteria Nazionale, senza diritto al voto, partecipano:
-
il Direttore
dell’organo di stampa ufficiale dell’Unione;
-
il Tesoriere ed il
Revisore dei Conti;
-
il Consigliere
Supplente nel Fondo Pensione;
-
il Sindaco
effettivo nel Fondo Pensione;
-
i Presidenti dei
Gruppi Regionali non rappresentati in Segreteria Nazionale e Soci
particolarmente competenti sui temi all’ordine del giorno, se invitati e
in base a quanto previsto dall’art. 15.
Alla Segreteria Nazionale devono confluire
tutte le iniziative d’interesse generale elaborate ed approvate dai
Consigli dei singoli Gruppi.
Alla Segreteria Nazionale
possono essere inoltrate proposte purché abbiano particolare importanza per
l’Unione. Queste ultime devono essere in ogni caso inoltrate tramite il
rispettivo Consiglio di Gruppo e corredate del parere del Consiglio stesso.
Art. 30
La Segreteria Nazionale è
l’unico organo autorizzato a trattare, per conto dell’Unione, con
il Gruppo Unicredito, con il Fondo Pensione, nonché con tutti gli altri Enti
e/o organizzazioni, i problemi riguardanti la categoria dei Pensionati,
compresa la possibilità di promuovere nell’interesse comune contatti e
proficui rapporti con le analoghe organizzazioni delle altre Banche del Gruppo.
La Segreteria Nazionale
può designare, di volta in volta, per
motivi di opportunità e/o di competenza, uno o più suoi membri per
l’assolvimento dei compiti di cui al comma precedente.
Qualora ne ravvisi
l’opportunità, la Segreteria Nazionale può nominare una Commissione di
studio.
Art. 31
La Segreteria Nazionale:
-
designa il
Rappresentante dell’Unione in Associazioni di cui all’Art. 2;
-
nomina il Direttore
Responsabile del periodico ufficiale dell’Unione e ratifica il Comitato di Redazione designato
da questi;
-
nomina il
Commissario Straordinario nei casi di cui all’Art. 18.
Art.
32
Tutti i componenti della Segreteria
Nazionale e del Consiglio Nazionale prestano la loro opera gratuitamente; é
previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarichi in
favore dell’Unione.
Art.
33
Le spese relative al funzionamento
della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale sono a carico della
Segreteria Nazionale; i criteri di rimborso vengono stabiliti attraverso un
regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
La Segreteria Nazionale interviene con
adeguati aiuti finanziari in favore dei Gruppi che, per scarso numero dei Soci
od altri motivi straordinari, incontrino difficoltà economiche.
Le spese relative alla redazione, stampa e
diffusione del periodico ufficiale dell’Unione sono a carico della
Segreteria Nazionale.
Art.
34
La Segreteria Nazionale custodisce i
verbali delle sue riunioni, di quelle del Consiglio Nazionale, nonché i verbali
delle Assemblee dei singoli Gruppi, e quelle delle riunioni dei Consigli di
Gruppo.
Collegio
dei Probiviri
Art.
35
Ogni e qualsiasi controversia tra i Soci,
l’Unione ed i suoi organi, per motivi attinenti l’attività sociale
e/o i rapporti tra Soci, é demandata al
Collegio dei Probiviri.
I Probiviri, in numero di tre, sono eletti
dal Consiglio Nazionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
tra loro eleggono un Presidente.
La carica di Proboviro é incompatibile con
qualsiasi altra carica in seno all’Unione ed al Fondo Pensione.
Se nel corso del triennio vengono a mancare
uno o più Probiviri, la Segreteria Nazionale provvede a sostituirli con il
primo o i successivi non eletti In mancanza, il Consiglio Nazionale, nella
prima riunione utile, provvederà ad eleggere tra i Soci il o i sostituti, il
cui mandato scadrà alla scadenza di quello del/dei sostituiti.
Il ricorso ai Probiviri si effettua con
comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente del Collegio.
I Probiviri decidono “ex bono et
equo”, senza formalità di procedure entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento del ricorso, trasmettendo
quindi le proprie decisioni alla Segreteria Nazionale per i provvedimenti
consequenziali che saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Nazionale.
E’ escluso il ricorso ad ogni altra
giurisdizione.
TITOLO
IV
Disposizioni
finali
Art.
36
Tutte le cariche previste dal presente
Statuto sono ricoperte a titolo gratuito.
Il presente Statuto sostituisce totalmente,
a tutti gli effetti, a partire dal 1° Gennaio successivo a quello della sua
approvazione, lo Statuto fino allora vigente.
Eventuali modifiche al presente Statuto
potranno essere apportate esclusivamente con le modalità stabilite
dall’Art. 23.
Testo
approvato dal Consiglio Nazionale del 28 maggio 2004
In
vigore dal 1 gennaio 2005