free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

UNIONE PENSIONATI AZIENDE GRUPPO UNICREDITO ITALIANO

STATUTO 

 

 

TITOLO    I

 

Natura, sede sociale, scopi

 

 

Art. 1

 

    L’Unione Pensionati Aziende Gruppo Credito Italiano, già Unione Pensionati del Credito Italiano costituita nel 1959, ha Sede in Milano; in

seguito sarà denominata semplicemente “Unione”.

 

 

Art. 2

 

    L’Unione è autonoma e non ha fini di lucro. Essa può collegarsi, ove e quando un più efficace perseguimento dei fini statutari lo richieda , ad associazioni o altre aggregazioni del settore pensionistico, apartitiche e senza finalità di lucro,con delibera del Consiglio Nazionale.

    L’Unione si prefigge in particolare le seguenti finalità:

    a) tutelare gli interessi previdenziali ed assistenziali dei Soci,  eventualmente  con la collaborazione delle  OO.SS. del Personale in servizio, nell’ambito delle Leggi e Regolamenti, confrontandosi, se necessario, con la Holding Unicredito Italiano ed il Fondo Pensione, nell’intento di intraprendere tutte quelle azioni atte a migliorare il trattamento dei Pensionati;

    b)  promuovere rapporti di collaborazione tra i Soci e tra questi ed il Personale in servizio anche tramite, se necessario, altre associazioni interne e riconosciute dal Gruppo Unicredito;

    c)  dare adeguata assistenza ai propri iscritti che avessero giusto motivo d’opporre alla Holding, ad Aziende ad essa facenti capo od al Fondo Pensione del Gruppo particolari ragioni  e/o  rivendicazioni, nonché  aiutare quelli che, a causa delle loro condizioni fisiche e morali, abbisognino maggiormente di sollievo e conforto.

 

Art. 3

 

   I mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, nonché per l’attività dell’Unione nel suo insieme, sono costituiti dalle quote associative degli aderenti, stabilite annualmente nel loro importo minimo dal Consiglio Nazionale e da eventuali offerte.

 

Art. 4

 

    L’Unione ha un proprio periodico, organo ufficiale autorizzato dal Tribunale di Milano, giusta registrazione  n. 118 dell’8 marzo 1985.

    La Segreteria Nazionale e i Gruppi Regionali possono, a loro spese ed in ottemperanza alle norme vigenti, pubblicare un proprio notiziario, anche telematico.

 

TITOLO  II

 

Soci

 

Art. 5

 

    Tutti i Pensionati del Gruppo Unicredito possono far parte dell’Unione.

     I Pensionati non titolari di pensione diretta del Fondo Pensione non potranno essere eletti né partecipare alla designazione quali rappresentanti dei Pensionati nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione in qualità di Consiglieri Effettivi o Supplenti né far parte di commissioni inerenti la gestione del Fondo stesso.

    Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente  Statuto, con le limitazioni contemplate dagli Art. 15 e 35. Inoltre hanno diritto di voto deliberativo in tutte le occasioni in cui sono chiamati ad esercitarlo.

    Ogni Socio deve sentirsi impegnato a:

 

-          osservare le norme statutarie ed attenersi alle delibere degli Organi statutari;

-          operare concretamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi  sociali;

-          versare al Consiglio di Gruppo a cui aderisce, dal momento in cui entra a far parte dell’Unione, un contributo annuo la cui misura minima   verrà stabilita dal Consiglio Nazionale.

 

    L’Unione si articola nei seguenti Gruppi regionali:

 

-          Gruppo Piemonte-Valle d’Aosta, con sede a Torino

-          Gruppo Lombardia, con sede a Milano

-          Gruppo Veneto-Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia

-          Gruppo Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste

-          Gruppo Liguria, con sede a Genova

-          Gruppo Emilia Romagna-Marche, con sede a Bologna

-          Gruppo Toscana, con sede a Firenze

-          Gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise, con sede a Roma

-          Gruppo Campania, con sede a Napoli

-          Gruppo Puglia-Basilicata, con sede a Bari

-          Gruppo Sicilia Orientale e Calabria, con sede a Catania

-          Gruppo Sicilia Occidentale, con sede a  Palermo

-          Gruppo Sardegna, con sede a Cagliari.

    La Segreteria Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale l’istituzione/soppressione dei Gruppi e/o  la modifica dei limiti territoriali  o della sede di quelli suindicati.

 

Art. 6

 

    I Soci che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell’Unione non hanno diritto ad alcun rimborso.

 

 

Art. 7

 

    La qualifica di Socio si perde:

a)      per dimissioni;

b)      per mancato rispetto delle norme statutarie accertate dal Collegio dei Probiviri;

c)      per inadempienza al pagamento delle quote associative.

 

 

TITOLO III

 

Struttura interna: Organi Sociali

 

Art.  8

    Organi Sociali sono:

 

-          Assemblea dei Soci dei Gruppi;

-          Consiglio di Gruppo;

-          Consiglio Nazionale;

-          Presidente dell’Unione;

-          Segreteria Nazionale;

-          Revisore dei Conti;

-          Collegio  Probiviri.

 

 

Assemblea dei Soci e Consiglio di Gruppo

 

Art. 9

 

    L’Assemblea dei Soci si articola per Gruppi regionali ed  é  fondamentale espressione dell’Unione.

   L’Assemblea dei Soci dei singoli Gruppi può essere Ordinaria o Straordinaria.

   L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il mese di maggio di ogni anno, comunque in data antecedente a quella stabilita per il Consiglio Nazionale come previsto dall’art. 21,  per:

 

-          suggerire gli orientamenti ai quali il Consiglio di Gruppo ed il Presidente dovranno ispirarsi nell’espletamento dei loro compiti;

-          deliberare sul rendiconto e sulle relazioni del Consiglio di Gruppo e del Revisore;

-          eleggere il Consiglio di Gruppo ed il Revisore dei Conti;

-          proporre, per il tramite del Presidente del Gruppo,  propri candidati   alla Segretaria Nazionale;

-          proporre candidati per il rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione;

-          proporre eventuali modifiche statutarie;

-          proporre argomenti da trattare nella prima riunione utile del  Consiglio      Nazionale;

-          stabilire la quota associativa annuale tenendo  conto dell’importo minimo stabilito dal Consiglio Nazionale ai sensi  dell’art.5;

-          deliberare  sullo scioglimento del Gruppo attenendosi alle norme dell’Art. 19.

 

 

Art. 10

 

    L’Assemblea dei Soci dei Gruppi  può essere convocata in via Straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei  Consiglieri o di un terzo dei Soci in  regola con i versamenti delle quote sociali.

 

Art. 11

 

    L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo o.d.g., deve  essere inviato ai Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Copia dell’avviso di convocazione deve essere comunque contemporaneamente inviata alla Segreteria Nazionale per metterla in grado d’intervenire eventualmente con un suo membro.

 

Art. 12

 

    L’Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, é valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega.

    Ciascun Socio può essere portatore di non  più di 10 deleghe; fanno eccezione i Fiduciari  di Zona, i quali possono rappresentare tutti i Soci della rispettiva Zona, che diano delega.

    E’ in facoltà dei Consigli di Gruppo di attivare la votazione anche per corrispondenza, secondo il Regolamento fissato dalla Segreteria Nazionale.

    L’Assemblea nomina un Presidente e gli Scrutatori tra i convenuti; a sua volta il Presidente sceglie il Segretario.

     Sono valide le delibere approvate dalla  maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega o per corrispondenza.                          

 

Art. 13

 

    Con la maggioranza di cui all’articolo precedente, l’Assemblea  elegge ogni tre anni il Consiglio di Gruppo: questo é formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

    Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere a sostituirli, con delibera assunta dal Consiglio,

con il primo ( e successivi) dei non  eletti. In mancanza provvederà la prima Assemblea dei Soci.

 

Art. 14

 

    Il Consiglio di Gruppo elegge fra i suoi membri il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario Amministrativo, ripartendo fra gli eletti i vari incarichi.   

    Di regola, il Consiglio di Gruppo sceglie, per facilitare i rapporti con Soci residenti in località foranea della propria zona, “Fiduciari” tra i Soci residenti sul posto. Del fatto deve essere data comunicazione alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 15

 

    Il  Presidente di Gruppo rappresenta l’Unione nella zona di sua competenza, applica le norme statutarie e le direttive impartite dalla Segreteria Nazionale.

    Se viene nominato Segretario Nazionale, dovrà optare  per l’una o l’altra carica.

    Il Presidente di Gruppo é membro di diritto del Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale se invitato o per discutere, su sua richiesta, argomenti che riguardino specificamente il proprio Gruppo.

 

Art. 16

 

    Il Consiglio di Gruppo si riunisce, di massima, ogni tre mesi, su invito del Presidente; in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

    Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.

    Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei presenti (escluso il Revisore dei Conti). Il Consiglio di Gruppo può costituire commissioni di studio con l’eventuale partecipazione di rappresentanti dei Colleghi in servizio.

 

Art. 17

 

    Ogni Consiglio di Gruppo custodisce i verbali delle proprie riunioni e  delle Assemblee dei Soci del Gruppo.

    Copia dei verbali e degli eventuali notiziari redatti, su carta o telematici, é  da inviare alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 18

 

    Qualora non fosse possibile l’elezione di  un Consiglio di Gruppo, la Segreteria Nazionale, allo scopo di permettere il funzionamento del Gruppo, nomina un Commissario Straordinario, con tutti i poteri anche in deroga al 2° comma dell’art. 19.  Detto Commissario resterà in carica fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all’elezione del Consiglio di Gruppo.

 

Art. 19

 

    Le spese relative al funzionamento del Gruppo sono a carico dei rispettivi Consigli.

    Le disponibilità saranno depositate in conto corrente presso Unicredit Banca e potranno essere utilizzate con firma abbinata di due componenti del Consiglio di Gruppo.

    In caso di scioglimento, deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci o in caso di mancato raggiungimento da parte del Commissario Straordinario dell’elezione di un regolare Consiglio di Gruppo da parte dell’Assemblea,  le attività del Gruppo verranno trasferite alla Segreteria Nazionale, dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi, compresi quelli a scadere.

 

 

Consiglio Nazionale – Composizione e generalità

 

Art. 20

 

     Il Consiglio Nazionale é costituito da:

 

-          il Presidente dell’Unione;

-          il Vice Presidente dell’Unione

     -    i Segretari Nazionali;

     -    i Presidenti dei Consigli di Gruppo;

     -    il Revisore dei Conti;

     -    il Tesoriere;

     -    il Direttore responsabile del Periodico dell’Unione;

-          i Consiglieri ed il Sindaco del Fondo Pensione, se Soci;

-          i Probiviri.

 

  Il Presidente, il Vice Presidente  ed i Segretari Nazionali dispongono di un voto ciascuno e non votano quando si giudica il loro operato.

  Il Revisore dei Conti, il Tesoriere, il Direttore Responsabile del         periodico dell’Unione, i Consiglieri ed i Sindaci del Fondo Pensione, i Probiviri, solo come tali, non hanno diritto al voto.

      I  Presidenti dei Consigli di Gruppo dispongono di tanti voti quanti sono i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.   Sono valide le delibere approvate a maggioranza dei voti utili, salvo quanto previsto dall’art. 23.

      I Presidenti dei Gruppi possono farsi accompagnare, in veste di uditore, da un membro del Consiglio di Gruppo mantenendo i costi relativi a carico del Gruppo.

 

 

Art. 21

 

    Il Consiglio Nazionale Ordinario e/o Straordinario é presieduto da un componente eletto dai presenti; quest’ultimo, una volta eletto, designa il Segretario del Consiglio stesso.

    In caso  di impedimento, i Presidenti dei Consigli di Gruppo possono delegare altro membro del Consiglio di Gruppo; i Segretari Nazionali possono delegare altro Segretario Nazionale.

    La convocazione del Consiglio Nazionale avviene una volta all’ anno, di regola entro il mese di Maggio, a cura della Segreteria Nazionale, che designa anche la località della riunione. Qualora si debbano discutere importanti argomenti la Segreteria Nazionale potrà convocare un ulteriore Consiglio Nazionale.

    L’avviso di convocazione deve essere diramato  con anticipo sull’epoca fissata  per la convocazione  delle Assemblee dei Gruppi regionali. Nell’o.d.g. potranno essere inseriti anche argomenti proposti da uno o più Presidenti di Gruppo, purché segnalati in tempo utile alla Segreteria Nazionale, per iscritto.

 

Art. 22

 

    All’inizio dei lavori del Consiglio Nazionale apposita commissione elettorale, designata dal Presidente , consegnerà agli aventi diritto al voto le relative schede per le votazioni.

 

 

Consiglio Nazionale - Attribuzioni

 

Art. 23

  

    Il Consiglio Nazionale:

 

-          elegge il Presidente e il Vice Presidente dell’Unione, da scegliere fra i Soci residenti a Milano, con una maggioranza del 70% dei voti utili; 

-          elegge i Segretari Nazionali, nel numero massimo di sette (di cui almeno due residenti a Milano), con una maggioranza del 60% dei voti utili, e ne stabilisce le competenze territoriali;

-          elegge il Tesoriere e il Revisore dei Conti, residenti a Milano;

-          elegge i Probiviri;

-          discute e delibera sulle modifiche statutarie presentate dalla Segreteria Nazionale, anche su proposta dei Gruppi, con una maggioranza del 70% dei voti utili;

-          elabora le direttive di ordine generale che la Segreteria Nazionale deve seguire,   nonché gli indirizzi ai quali  i  rappresentanti nel Fondo Pensione  dovranno ispirarsi nell’esplicazione del loro mandato;

-          esamina l’attività generale e dei singoli Gruppi;

-          approva il rendiconto annuale predisposto dagli organi preposti;

-          designa i candidati alla carica di Consigliere, di Consigliere Supplente, di Sindaco e di Sindaco Supplente nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione,  a scadenza mandato;

-          stabilisce l’importo minimo della quota di associazione all’Unione e la parte della stessa da devolvere alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 24

 

    Il Consiglio Nazionale può essere convocato in via straordinaria  dal Presidente dell’Unione, dalla Segreteria Nazionale, oppure da due terzi   dei Presidenti di Gruppo.

 

Art. 25

 

    Spetta al Consiglio Nazionale, con la maggioranza di due terzi dei Gruppi che rappresentino almeno i due terzi dei voti utili, deliberare in merito allo scioglimento dell’Unione e alla conseguente nomina di uno o più liquidatori.

    Qualora lo scioglimento avvenisse per il venir meno di tutti gli iscritti, i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

     In caso di scioglimento, dopo che sarà stato assicurato il soddisfacimento degli obblighi e dei carichi maturati e maturandi, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità, sentito l’Organo di controllo, salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

 

 

Presidente

 

Art. 26

 

    Il Presidente dell’Unione  ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

    Il Presidente:

 

-          ha la rappresentanza legale dell’Unione in Giudizio e di fronte a terzi;

-          convoca il Consiglio Nazionale e coordina e presiede la Segreteria

      Nazionale.

    In caso di assenza o  impedimento, il Presidente é sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento di quest’ultimo dal Segretario Nazionale  più anziano,  residente a Milano.

 

 

 

Segreteria Nazionale - Composizione

 

Art. 27

 

    La Segreteria Nazionale é composta da:

 

-          il Presidente dell’Unione;

-          il Vice Presidente dell’Unione;

-          i Segretari come da art. 23;

-          il Consigliere Effettivo nel Fondo Pensione rappresentante dell’Unione.

 

                   

Segreteria   Nazionale – Generalità

 

Art. 28

 

    La Segreteria Nazionale é organo collegiale, esecutivo e di direzione dell’Unione; ha Sede a Milano e, all’occorrenza, può tenere le sue riunioni anche altrove.

    La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni; tutti i Segretari Nazionali sono rieleggibili.

    Qualora nel corso del triennio dovesse cessare dall’incarico un Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale eleggerà il sostituto nella prima riunione utile.

     In ogni caso il surrogante resta in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalla funzione il surrogato.                           

 

Art. 29

  

    La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione  del Presidente dell’Unione e può essere convocata anche su richiesta motivata dalla maggioranza dei Segretari Nazionali.

    Le riunioni sono valide  se presenti almeno due terzi dei suoi  componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

    Alle riunioni della Segreteria Nazionale, senza diritto al voto, partecipano:

-          il Direttore dell’organo di stampa ufficiale dell’Unione;

-          il Tesoriere ed il Revisore dei Conti;

-          il Consigliere Supplente nel Fondo Pensione;

-          il Sindaco effettivo nel Fondo Pensione;

-          i Presidenti dei Gruppi Regionali non rappresentati in Segreteria Nazionale e Soci particolarmente competenti sui temi all’ordine del giorno, se invitati e in base a quanto previsto dall’art. 15.

    Alla Segreteria Nazionale devono confluire tutte le iniziative d’interesse generale elaborate ed approvate dai Consigli  dei singoli Gruppi.

    Alla Segreteria Nazionale possono essere inoltrate proposte purché abbiano particolare importanza per l’Unione. Queste ultime devono essere in ogni caso inoltrate tramite il rispettivo Consiglio di Gruppo e corredate del parere del Consiglio stesso.

 

Art. 30

 

    La Segreteria Nazionale è l’unico organo autorizzato a trattare, per conto dell’Unione, con il Gruppo Unicredito, con il Fondo Pensione, nonché con tutti gli altri Enti e/o organizzazioni, i problemi riguardanti la categoria dei Pensionati, compresa la possibilità di promuovere nell’interesse comune contatti e proficui rapporti con le analoghe organizzazioni delle altre Banche del Gruppo.

    La Segreteria Nazionale può  designare, di volta in volta, per motivi di opportunità e/o di competenza, uno o più suoi membri per l’assolvimento dei compiti di cui al comma precedente.

    Qualora ne ravvisi l’opportunità, la Segreteria Nazionale può nominare una Commissione di studio.

 

 

Art. 31

 

    La Segreteria Nazionale:

-          designa il Rappresentante dell’Unione in Associazioni di cui all’Art. 2;

-          nomina il Direttore Responsabile del periodico ufficiale dell’Unione e  ratifica il Comitato di Redazione designato da questi;

-          nomina il Commissario Straordinario nei casi di cui all’Art. 18.

 

Art. 32

 

    Tutti i componenti della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale prestano la loro opera gratuitamente; é previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarichi in favore dell’Unione.

 

Art. 33

 

    Le spese relative al funzionamento della  Segreteria Nazionale e del  Consiglio Nazionale sono a carico della Segreteria Nazionale; i criteri di rimborso vengono stabiliti attraverso un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

    La Segreteria Nazionale interviene con adeguati aiuti finanziari in favore dei Gruppi che, per scarso numero dei Soci od altri motivi straordinari, incontrino difficoltà economiche.

    Le spese relative alla redazione, stampa e diffusione del periodico ufficiale dell’Unione sono a carico della Segreteria Nazionale.

 

Art. 34

 

    La Segreteria Nazionale custodisce i verbali delle sue riunioni, di quelle del Consiglio Nazionale, nonché i verbali delle Assemblee dei singoli Gruppi, e quelle delle riunioni dei Consigli di Gruppo.

 

Collegio dei Probiviri

 

Art. 35

 

    Ogni e qualsiasi controversia tra i Soci, l’Unione ed i suoi organi, per motivi attinenti l’attività sociale e/o i rapporti tra  Soci, é demandata al Collegio dei Probiviri.

    I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dal Consiglio Nazionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; tra  loro eleggono un Presidente.

    La carica di Proboviro é incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Unione ed al Fondo Pensione.

    Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Probiviri, la Segreteria Nazionale provvede a sostituirli con il primo o i successivi non eletti In mancanza, il Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile, provvederà ad eleggere tra i Soci il o i sostituti, il cui mandato scadrà alla scadenza di quello del/dei sostituiti.

    Il ricorso ai Probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente del Collegio.

    I Probiviri decidono “ex bono et equo”, senza formalità di procedure entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento  del ricorso, trasmettendo quindi le proprie decisioni alla Segreteria Nazionale per i provvedimenti consequenziali che saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Nazionale.

    E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

 


TITOLO IV

 

Disposizioni finali

 

Art. 36

 

    Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito.

    Il presente Statuto sostituisce totalmente, a tutti gli effetti, a partire dal 1° Gennaio successivo a quello della sua approvazione, lo Statuto fino allora vigente.

    Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate esclusivamente con le modalità stabilite dall’Art. 23.

 

 

 

Testo approvato dal Consiglio Nazionale del 28 maggio 2004

In vigore dal 1 gennaio 2005